Fare screenshot (o backup) di conversazioni private avvenute su sistemi di instant messaging (es. Telegram, Whatsapp, Teams) e inoltrarle a terzi senza il consenso del mittente originario può integrare una fattispecie di reato? In altri termini, inviare screenshot whatsapp è reato? Dal momento che è un comportamento molto diffuso, molti vorrebbero conoscere la risposta a questa domanda.
Realtà “friction-less” e nudità
Le nuove tecnologie, abbattendo alcuni attriti tipici del mondo analogico, rendono molto più immediati, leggeri e automatici comportamenti che possono risultare estremamente disagevoli, se non dannosi o disastrosi, per chi li subisce.
In effetti, pensare che ciò che scriviamo in confidenza possa essere archiviato e condiviso con terzi a discrezione del destinatario, non è piacevole.
La vulnerabilità a cui siamo esposti, sia nei rapporti tra privati che, più ampiamente, nei confronti di chi ha accesso massivo ai dati digitali, è inquietante. Siamo nudi di fronte all’occhio del prossimo.
Ciò che prima avremmo detto a voce e che sarebbe rimasto impresso solo nella memoria dei presenti, strettamente contestualizzato e labile, oggi resta lì.
Lasciamo tutto nelle mani di terzi, pronto ad essere diffuso uguale a sé stesso e a testimoniare contro di noi, a tradirci a seconda degli interessi di chi vi ha accesso.
Certo, in alcuni casi questo permette di incastrare colpevoli di condotte orribili (basti pensare alla pornografia, allo stalking, al bullismo) ma in tutti gli altri casi è un mezzo preterintenzionale e mediato di controllo e di minaccia reciproca costante, alla 1984 di George Orwell.
Ci denudiamo (a volte, anche letteralmente) senza farci caso, di fronte ad un occhio che non dimentica e proietta.
Le norme
Ma quindi, condividere uno screenshot è reato?
Fatichiamo a comprendere come possa essere applicabile, come ipotizzato da alcuni, l’art. 616 c.p. alla fattispecie in esame, perché ci pare riguardi tutt’altro genere di evento e di condotta.
Troviamo più probabilmente applicabile è l’art. 617 septies c.p., il quale, tuttavia, richiede il fine di arrecare danno all’altrui reputazione o immagine, che non sempre c’è e, comunque, è poco agevole da provare.
Discorso simile vale per l’art. 167 Cod. Privacy (in part., comma 2) ma, in questo caso, è anche necessario che si diffondano categorie particolari di dati (ovvero dati relativi alla salute, all’orientamento sessuale, alle idee politiche) riferiti al mittente originario.
Forse, più interessante è l’art. 615 bis del codice penale, se consideriamo gli screenshot come “notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614” (privata dimora, per intenderci), visto che lo jus excludendi è ripreso dalla norma successiva (615 ter) come applicabile proprio ai sistemi informatici.
Inviare screenshot whatsapp è reato o no?
Le possibili norme penali applicabili a questa condotta, quindi, sono varie. Dobbiamo, senz’altro, evitare in ogni caso di condividere screenshot per denigrare o deridere il mittente originario. Ciò, a maggior ragione, se contengono informazioni tali da rivelare le sue idee politiche, il suo stato di salute o altre informazioni sensibili. In tutti questi casi, il rischio di commettere un reato è molto rilevante. Negli altri casi, condividendo, potremmo rischiare di incappare nell’art. 615 bis (Interferenze illecite nella vita privata), che prevede una pena di reclusione da sei mesi a quattro anni. Il tutto, ovviamente, a meno che la condotta non sia tale da integrare reati più gravi.
Tali ipotesi interessano anche perché, al di là della risposta alla domanda “inviare screenshot whatsapp è reato?“, una loro applicazione renderebbe molto più semplice chiedere un risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla violazione della sfera intima personale sotto forma di danni morali, magari chiesti mediante costituzione in parte civile.
Conclusioni
I comportamenti di cui si parla, al di là della loro rilevanza penale, sono in molti casi eticamente spregevoli e andrebbero evitati, per una questione di salvaguardia della fiducia reciproca. Quindi, ove sia necessario per ragioni pratiche o lavorative, è bene riflettere bene sulla necessità e opportunità di fare screenshot e guardarsi dal condividere scambi che contengano dati personali, tanto più se particolari. Infine, mai farlo per scopi di dileggio o denigratori.
Il rischio, soprattutto se le informazioni condivise dovessero sfuggire al controllo e cagionare danni, è quello di rispondere tanto penalmente quanto civilmente (risarcimento del danno) e di pagarne, quindi, conseguenze pesanti.
L’articolo ti ha sollecitato dubbi o domande in merito alla compliance della tua organizzazione? Vuoi ulteriori chiarimenti o informazioni? Non esitare a contattarci, attraverso questo form!